Decreti sull’efficienza energetica

Il 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il D.Lgs. 311/06 che corregge e integra il D.Lgs. 192/05, il quale a sua volta ha recepito la direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. L’obiettivo di questi decreti è far sì che anche l’Italia punti decisamente a una migliore “qualità energetica” degli edifici esistenti e futuri, riducendo le emissioni di CO2, così come richiesto dal Protocollo di Kyoto.
Tali decreti introducono due importanti novità:

   1. i valori massimi delle dispersioni termiche dell’involucro edilizio.
   2. la certificazione energetica degli edifici;

Il più recente DM di marzo 2008 indica per il 2010 valori ancora più severi di trasmittanza termica per le finestre, indispensabili per poter accedere agli incentivi fiscali previsti.


Prestazioni dell’involucro edilizio
L’Italia è stata suddivisa in sei zone climatiche (A, B, C, D, E, F) e per ognuna di esse il D.Lgs. 311/06

- strutture opache verticali;
- strutture opache orizzontali (pavimenti e coperture);
- chiusure trasparenti e vetri.

Nelle tabelle sono riportati i valori di trasmittanza termica che devono rispettare le chiusure trasparenti comprensive degli infissi e le prestazioni che devono avere i soli vetri.


Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi in W/m2K

I serramenti ISI rispettano già i valori di trasmittanza termica stabiliti dal decreto per il 2010.


Certificazione energetica
La certificazione energetica non è altro che un certificato dal quale si può capire come è stato realizzato l’edificio dal punto di vista dell’isolamento termico e quindi in che modo esso possa contribuire al risparmio energetico.

Questa certificazione, simile a quella già nota per gli elettrodomestici, indicherà la classe di prestazione energetica della casa, ossi quanti chilowattora consuma all’anno per ogni metro quadrato di superficie.

Il D.Lgs. 311/06 estende gradualmente la certificazione energetica a tutti gli edifici, legando tuttavia la necessità della certificazione all’immissione sul mercato dell’edificio.

Dal 1° luglio 2007 la certificazione è prevista per gli edifici di superficie utile superiore ai 1000 metri quadrati. Dal 1° luglio 2008 l’obbligatorietà si estenderà agli edifici con superficie fino a 1000 metri quadrati. Dal 1° luglio 2009 anche alle singole unità immobiliari.

La certificazione pertanto accompagnerà la vita dell’immobile in tutti i suoi trasferimenti di proprietà o di locazione e sarà quindi essenziale per la determinazione del suo valore commerciale.

In attesa delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, un modello semplificato che comunque riporta i fabbisogni di energia e la classe di appartenenza dell’edificio.

L’attestato, predisposto da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio e, nel caso di nuove costruzioni, asseverato dal Direttore dei Lavori e presentato al Comune alla dichiarazione di fine lavori.